1. Premessa.
È ormai noto il favore che l’ordinamento italiano riconosce all’istituto dell’amministrazione di sostegno.
Trattasi, invero, di istituto nuovo e profondamente diverso da interdizione e inabilitazione, tendente a valorizzare e promuovere l’autonomia residua della persona.
La capacità dello strumento di adattarsi alle esigenze del soggetto da proteggere e la semplicità dell’iter procedimentale costituiscono il punto di forza dell’amministrazione di sostegno. E sono proprio tali caratteristiche che avvicinano questa forma di tutela allo strumento del trust, e in particolare al trust familiare[1].
Anche il trust, infatti, presenta come propri segni distintivi quella duttilità e flessibilità che consentono di individuare la soluzione che meglio si attaglia al singolo caso concreto. Utilizzando una metafora azzardata, si potrebbe affermare che il trust sia come l’acqua: prende la forma che gli viene impressa dal contenitore.
Lo stesso Legislatore italiano sembra aver colto le potenzialità della sinergia tra amministrazione di sostegno e trust con l’introduzione della possibilità di nominare amministratore di sostegno un’organizzazione non profit.
Tale ponte è stato recentemente inaugurato con la legge n. 112/2016 con la quale è stato definitivamente legittimato il Trust a tutela dei soggetti deboli (c.d. Trust “dopo di noi”) [2].
Con tale novella si è consacrata la possibilità per le famiglie di ricorrere a tale strumento per determinare e progettare oggi il futuro dei soggetti che sono affetti da grave disabilità quando queste, per qualsiasi ragione, non possano più prendersene cura.
2. Il trust in breve.
Vediamo adesso quali siano gli elementi essenziali del trust[3].
Tali meccanismi si possono così rappresentare:
Disponente
Soggetto che istituisce il trust.
Trustee
Colui al quale vengono trasferiti i beni e che li amministra.

Oggetto del trasferimento
Ciò che viene trasferito sono i beni (tutti o soltanto una parte di essi) del disponente. L’effetto tipico del trust è la segregazione patrimoniale: quanto viene istituito in trust va a costituire un patrimonio separato rispetto al patrimonio del disponente, del trustee e dei beneficiari.

Programma
I beni conferiti in trust vengono amministrati secondo il programma impartito dal disponente al fine di realizzare le finalità da questo individuate ed a vantaggio dei soggetti da questo indicati.Beneficiari
Soggetti a favore dei quali viene istituito il trust. Possono essere persone singolarmente individuate, categorie di soggetti (ad esempio i nipoti) oppure possono non essere indicati nell’atto istitutivo di trust (trust opaco). Si distingue poi tra beneficiari del reddito, che godono cioè dei frutti del trust durante la vita dello stesso e beneficiari finali.L’effetto tipico del trust è la segregazione patrimoniale: quanto viene istituito in trust va a costituire un patrimonio separato rispetto al patrimonio del disponente, del trustee e dei beneficiari.
Soggetto eventuale, che tuttavia frequentemente è presente nei trust è il guardiano, il cui ruolo è quello di verificare la rispondenza dell’operato del trustee con il programma determinato dal disponente e di agire in conseguenza in caso di sua violazione.
La durata del trust è il tempo di vita del trust che, a seconda della legge scelta, può avere un limite massimo predeterminato di durata.
La legge regolatrice del trust sarà scelta dal disponente.
In estrema sintesi, nel trust abbiamo un soggetto che trasferisce la proprietà di uno o più beni del proprio patrimonio ad altro soggetto affinché questi lo amministri secondo il programma determinato nell’atto istitutivo di trust a vantaggio di determinati soggetti o per il perseguimento di uno scopo prefissato. “I beni in trust risultano, quindi efficacemente sottoposti ad un vincolo di destinazione (in sostanza sono destinati al raggiungimento dello scopo prefissato dal disponente nell’atto istitutivo) e ad un ulteriore vincolo di separazione (cioè giuridicamente separati sia dal patrimonio residuo del disponente sia da quello del trustee)”[4].
In questa prospettiva, il trust utilizzato in ambito familiare a tutela del soggetto debole, consente di “porre in essere un rapporto che va oltre la morte del disponente e oltre la morte del trustee”[5]. Nella declinazione di strumento diretto alla tutela del soggetto debole, il trust rappresenta cioè la concretizzazione di un programma di vita che:
a) pone al centro le inclinazioni, le abitudini, gli interessi, le aspirazioni del beneficiario;
b) consente di definire un programma dal punto di vista economico tale da garantire nel tempo le condizioni di vita godute fino a quel momento.
3. Il trust “dopo di noi”.
Il Legislatore Italiano, consapevole del ruolo che può giocare il trust nell’ambito della tutela del soggetto debole[6], si è determinato, con la legge n.112/2016, a introdurre una disciplina specifica, dando a questo strumento una definitiva legittimazione a livello ordinamentale.
Gli elementi essenziali del Trust “dopo di noi” possono così individuarsi:
- forma dell’atto pubblico notarile;
- indicazione dell’unica finalità esclusiva inclusione sociale, cura e assistenza delle persone con disabilità grave;
- individuazione delle persone con disabilità grave che devono essere le esclusive beneficiarie;
- identificazione in maniera chiara e univoca dei soggetti coinvolti e dei rispettivi ruoli;
- previsione della figura del “guardiano”, quale soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte a carico del trustee o del fiduciario o del gestore. Tale soggetto deve essere individuabile per tutta la durata del trust;
- coincidenza tra la durata del trust e la vita del beneficiario e destinazione del patrimonio residuo.
La presenza di tali requisiti consente a chi istituisce il trust “dopo di noi” di accedere ai benefici fiscali che sono previsti dalla legge 112/2016[7]. Diversamente, qualora manchi uno dei presupposti di cui sopra, potrà certamente costituirsi un trust, ma senza beneficiare degli sgravi fiscali ivi previsti.
4. Trust e amministrazione di sostegno: perché questo connubio?
Abbiamo visto che la vera forza del trust consiste nella possibilità di coniugare aspetti patrimoniali e individuali, e ciò attraverso:
- Sul piano patrimoniale, al programma che viene stilato dal disponente nell’atto istitutivo del trust, ove verranno indicate le modalità con le quali dovranno essere gestiti i beni;
- Sul piano individuale e personale, alla lettera di desiderio, nella quale il disponente potrà indicare tutte le abitudini, preferenze, inclinazioni, necessità della vita quotidiana del beneficiario[8].
Tale ultimo strumento consente ai familiari del soggetto debole di assicurare a quest’ultimo di mantenere, per quanto possibile, invariate le proprie abitudini di vita nel momento in cui questi verranno a mancare[9].
E sono proprio queste due anime del trust che determinano l’interconnessione con l’amministrazione di sostegno. Infatti, in questo quadro, è chiaro come possa essere affidata:
- al trustee la gestione economica del patrimonio,
- all’amministratore di sostegno la funzione di cura e tutela della persona, nonché di controllo dell’operato del trustee, eventualmente ricoprendo il ruolo di guardiano[10].
Se si considera, poi, che il trust può essere istituito allorquando i familiari (spesso i genitori) sono in vita e, quindi, con la possibilità di valutarne il corretto funzionamento e di individuarne e quindi correggerne le eventuali incongruenze e lacune, si comprende come esso concretizzi una soluzione ottimale per le esigenze di cura e tutela del soggetto debole.
[1] In tal senso si veda T. Amodeo, “Amministrazione di sostegno e trust di protezione” in Judicium, il processo civile in Italia ed in Europa, reperibile su http://www.judicium.it/amministrazione-sostegno-trust-protezione/.
[2] Per una chiara e semplice spiegazione degli strumenti introdotti con la legge n.112/2016 si veda”, Amministratore di sostegno gli strumenti per sostenere le fragilità sociali” reperibile su https://www.notariato.it/sites/default/files/Guida_Dopo_di_noi.pdf
[3] Per una più ampia disamina dell’istituto del trust in generale si veda, ex multis, S. Loconte, Strumenti di Pianificazione e protezione patrimoniale, Wolters Kluwer Italia, 2016, Milano; E. Andreoli, Il Trust nella prassi bancaria e finanziaria, Cedam, 1998, Padova; M. Lupoi, Studi sul Trust, WoltersKluwer Italia, 2018, Milano.
[4] Così S.Loconte, Strumenti di Pianificazione e protezione patrimoniale, op. cit., pag. 409.
[5] Così D.Muritano, Trust e soggetti deboli: rapporti con l’amministrazione di sostegno, reperibile su www.notaioricciardi.it.
[6] E ciò probabilmente, anche sulla spinta delle pronunce giurisprudenziali che già avevano aperto la strada all’istituto del trust in ambito di amministrazione di sostegno. Per una rassegna giurisprudenziale si veda M. Robles, Il trust e la giurisprudenza italiana, reperibile su http://www.ordineavvocatitrani.it/upload/robles-trani-26-6-15.pdf.
[7] Per una disamina dei vantaggi fiscali introdotti si veda lo Studio del Consiglio del Notariato n.33- 2017/T, Le legge sul “dopo di noi e la fiscalità degli strumenti di destinazione patrimoniale” reperibile su www.notariato.it.
[8] Per un esempio di lettera di desiderio si veda M. Lupoi, Trust e “Dopo di noi”, op.cit., pag. 19.
[9] “Il trust è uno strumento che consente di intraprendere percorsi individualizzati volti alla cura della persona con disabilità e del suo patrimonio; esso è un negozio programmatico che si plasma di volta in volta piegandosi alle esigenze di vita delle persone, alle diverse situazioni sociali e mediche, e garantisce un progetto di vita legato al presente ma proiettato al futuro”, così T. Amodeo, “Amministrazione di sostegno e trust di protezione”, op. cit.
[10] “L’amministrazione di sostengo mostra il suo potenziale di impiego: il collegamento di tutela patrimoniale con quella di cura della persona realizzabile attraverso il trust; la razionalizzazione degli istituti in capo ad una sola persona: l’ads; la separazione funzionale tra le attività di cura e gestione del patrimonio e quelle di tutela personale del soggetto debole”. Così T. Amodeo, Tutela di soggetti deboli attraverso la legge dedicata al “dopo di noi”, in Judicium, il processo civile in Italia ed in Europa, reperibile su http://www.judicium.it/tutela-soggetti-deboli-la-legge-dedicata-al/.