Il Trust è istituto giuridico che trova la sua origine nel diritto di paesi di common law, non disciplinato da una legge specifica italiana ma riconosciuto nell’ordinamento giuridico italiano a decorrere dal 1 gennaio 1992 con la ratifica della Convenzione de L’Aja del 1 luglio 1985, intervenuta con la L. 16 ottobre 1989 n. 364.
Secondo la dottrina si possono definire “Trust interni” quelli in cui tutti i soggetti coinvolti (Disponente, Trustee, Beneficiari e Beni in Trust) sono italiani e l’unico elemento di estraneità rispetto al nostro ordinamento consiste nella Legge Regolatrice espressamente scelta o risultante dalle disposizioni dell’atto istitutivo del Trust. La legge Regolatrice straniera, scelta dal disponente, disciplina la validità, l’interpretazione, gli effetti e l’amministrazione del Trust.
SCOPO DEL TRUST
Il programma negoziale – scopo del trust è quello di separare dal patrimonio di un soggetto alcuni beni (quelli conferiti in trust, i loro incrementi e frutti) per il perseguimento di specifici interessi a favore di determinati beneficiari o per il raggiungimento di una determinata finalità, attraverso il loro affidamento e la loro gestione a una persona, c.d. “trustee”, o ad una società professionale c.d. “trust company”.
Con atto notarile è possibile istituire un “trust familiare” per fare fronte alle esigenze della famiglia, nonchè di studio ed educazione della prole; si tratta di uno strumento giuridico con il quale si attribuisce una particolare destinazione al patrimonio oggetto di trust, rendendolo in tal modo impignorabile, se non nei limiti di cui diremo in seguito.
Il “trustee”, quindi, è il soggetto che amministra, gestisce e rappresenta il patrimonio ma, allo stesso tempo – in base ad un concetto tipico del diritto anglosassone – ne è il proprietario formale, mentre il proprietario sostanziale o effettivo è il “disponente”, cioè colui che decide di istituire il trust, conferendo determinati suoi beni mobili e/o immobili nel trust.x
SEPARAZIONE DEI PATRIMONI
Con l’istituzione del trust il disponente ottiene la separazione della parte di patrimonio che conferisce in trust da quella che resta nella sua sfera patrimoniale.
Il Trust è un istituto diverso dal rapporto fiduciario, dove la società fiduciaria è semplice intestataria, in forma anonima, dei beni interessati, che restano però di proprietà del cliente; nel trust, invece, i beni costituiscono una massa patrimoniale separata e distinta da quella del disponente e del trustee.
TRUST FAMILIARE
Una delle finalità maggiormente ritenute meritevoli di tutela da parte del nostro ordinamento è quella di tutela dei minori e dei soggetti diversamente abili.
In particolare, con il trust “familiare” il patrimonio conferito – che può consistere in beni immobili, mobili, denaro, titoli di credito, quote societarie – viene destinato alle esigenze della famiglia, in particolare di educazione ed istruzione della prole.
PIGNORABILITA’ DEI BENI
L’istituzione di un trust in determinati casi può determinare anche un vantaggio di natura fiscale, ma se tale finalità è l’unico o principale motivo che ha spinto il soggetto ad istituire un trust, esso può essere considerato illegittimo e pertanto revocato e diventare oggetto di pignoramento; analogamente può dirsi del trust istituito successivamente al sorgere di un debito nei confronti di terzi – ad esempio l’ipotesi di beni personali conferiti in trust successivamente alla stipula di un mutuo fondiario da parte del proprietario – allo scopo di sottrarli all’azione giudiziaria del terzo in caso d’inadempimento all’obbligazione di pagamento.
A tal proposito, la Corte di Cassazione (sentenza n. 19376 del 3 agosto 2017), ha affermato che il trust familiare deve essere considerato atto a titolo gratuito, quando non prevede alcuna controprestazione da parte dei familiari per i quali è istituito.
La conseguenza è la possibilità, per i creditori che si ritengono lesi dall’istituzione del trust, di esercitare azione revocatoria, ai sensi dell’art. 2901 c.c., così fruendo del regime probatorio più favorevole che pone a carico del creditore l’onere di provare solo che il debitore (cioè colui che ha istituito il trust) fosse consapevole di arrecare pregiudizio al creditore, non anche la prova della conoscenza o partecipazione fraudolenta del terzo, che in questo caso è il familiare.