Le novità per il regime dei “Res non dom” nel Regno Unito
Le nuove disposizioni normative per le persone fisiche resident non domiciled (RND) nel Regno Unito sono state rese esecutive con effetto retroattivo a partire dal 6 aprile 2017.
Infatti, la seconda Legge Finanziaria dello scorso anno, che ha ricevuto il Royal Assent il 16 novembre 2017, ha introdotto alcuni importanti cambiamenti che riguardano la tassazione dei RND e, in particolare, la previsione che, a partire dall’anno fiscale UK che ha avuto inizio il 6 aprile 2017, gli individui residenti nel Regno Unito per 15 dei 20 anni precedenti non possono più optare per il regime di tassazione della remittance basis, essendo soggetti ad imposizione ordinaria nel Regno Unito su tutti i redditi ovunque prodotti (demeed domiciled).
Il regime della remittance basis (meglio conosciuto come regime del ‘resident non domiciled’) è un regime di tassazione agevolato per i soggetti esteri che decidono di trasferirsi nel Regno Unito, avente uno scopo simile al regime dei neo-residenti introdotto in Italia all’art. 24 bis del TUIR.
A differenza del regime italiano quello inglese prevede, oltre al pagamento di una imposta annuale (remittance basis charge) che aumenta in proporzione agli anni di residenza, anche la tassazione ordinaria dei redditi esteri nel momento in cui questi sono fisicamente portati all’intero del Regno Unito. Il regime italiano dei neo residenti prevede invece una flat tax di 100.000 € sui redditi esteri sin dall’anno in cui si acquisisce la residenza italiana e nessuna previsione di tassazione ordinaria una volta che questi vengono portati all’interno dell’Italia.
Con l’approvazione della seconda Legge Finanziaria sono state introdotte anche due importanti agevolazioni che permetto agli individui che sono considerati demeed domiciled a partire dal 6 aprile 2017 e che negli anni fiscali precedenti hanno aderito al regime della remittance basis, di pianificare il trasferimento di residenza fiscale godendo di sostanziali vantaggi: il rebasing ed il cleansing dei mixed fund.
Rebasing – Al soggetto che detiene direttamente attività all’estero alla data del 5 aprile 2017 è concessa la possibilità di rivalutare queste attività al loro valore di mercato a tale data. Questa agevolazione permette di eliminare potenziali capital gains latenti che alcuni assets potrebbero generare. Vengono escluse da tale beneficio unicamente le attività finanziarie che genererebbero in seguito alla loro vendita imposizione ai fini delle imposte sui redditi e non sui capital gains (ad esempio gli hedge fund).
È importante sottolineare che i soggetti che diventeranno residenti fiscali nel Regno Unito negli anni successivi al 2017/2018 per la regola del 15/20 non potranno, ad oggi, beneficiare del rebasing, e quindi dovranno pianificare attentamente il loro trasferimento fiscale (come stabilito nel documento di consultazione del governo di dicembre 2016).
Cleansing dei mixed funds – Un’altra importante misura reintrodotta con la Legge Finanziaria è l’opportunità per gli individui non domiciled di ‘ripulire’ i cosiddetti fondi misti (mixed fund), detenuti all’estero, nelle loro componenti finanziarie.
Non si tratta, quindi, di un’agevolazione rivolta solo a coloro che sono diventati deemed domiciled a partire dal 6 aprile, ma più in generale a tutti coloro che optano per la modalità di tassazione prevista dalla remittance basis. Un mixed fund all’estero si costituisce nel momento in cui all’interno dello stesso conto bancario confluiscono ai fini della tassazione UK diverse tipologie di reddito, come i dividendi da partecipazioni, interessi bancari, plusvalenze generate dalla vendita delle partecipazioni ed anche i cd. ‘fondi puliti’ (clean non-taxable fund) rappresentati, ad esempio, dai capitali già posseduti dal soggetto prima di diventare residente UK. Tutto ciò viene generato solitamente da un numero molto elevato di transazioni nel corso di diversi anni. Nel momento in cui il residente non domiciled decidesse di trasferire oltremanica parte della liquidità generata all’interno del conto estero, la tassazione nel Regno Unito di questi fondi seguirebbe l’ordine previsto dalle regole attuali: cioè si ipotizzano “rientrati” prima i redditi che scontano la tassazione più elevata. La possibilità del cleansing permette ai soggetti di utilizzare una finestra di 2 anni (sino al 5 aprile 2019) all’interno della quale poter separare all’interno di conti distinti per tipologia di reddito i propri mixed fund. Questa operazione, che richiede un lavoro complesso e proporzionale al numero di anni per i quali si è fatto richiesta per la remittance basis, permette all’individuo di poter pianificare il rientro dei capitali nel Regno Unito scegliendo la categoria di reddito che sconta l’aliquota inferiore, o in alcuni casi nulla, di tassazione, mantenendo all’estero le tipologie direddito che, invece, sconterebbero la tassazione più elevata.
L’approvazione della seconda Legge Finanziaria che ha definito, con significativo ritardo, lo status degli individui residenti nel Regno Unito secondo il regime dei RND per 15 dei 20 anni precedenti al 6 aprile 2017, ha fatto sì che ci siano, ancora oggi, molte posizioni aperte che necessitano di un’approfondita pianificazione patrimoniale e fiscale, attraverso anche l’utilizzo delle importanti misure del rebasing e del cleansing.